Detrazione IVA: un po’ di chiarezza!

Detrazione Iva: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Con la circolare AdE 1/E/2018 del 17 gennaio, sono finalmente arrivati i tanto attesi chiarimenti in materia di detrazione dell’Iva, dopo le novità introdotte con il D.L. 50/2017.

A seguito del richiamato intervento riformatore, l’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede oggi che il diritto alla detrazione Iva “sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Con lo stesso D.L. 50/2017 è stato anche riformulato l’articolo 25, comma 1, D.P.R. 633/1972, il quale oggi prevede che la fattura di acquisto debba essere annotata “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Con la circolare AdE 1/E/2018, l’Agenzia delle entrate ha quindi ritenuto che “il coordinamento tra le due norme non possa che essere ispirata ai principi dettati per il diritto alla detrazione dal legislatore U.E., così come declinati dalla Corte di Giustizia. L’applicazione dei principi unionali determina quindi, in sede di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, come riformulati dal D.L. n. 50), che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633. É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni”.

Pertanto, sulla base delle soprascritte considerazioni, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il contribuente riceve la fattura, annotandola in contabilità e facendo confluire l’Iva nella liquidazione del mese/trimestre di competenza.

Di seguito si prospettano alcuni esempi:

Il 20 gennaio 2018 un contribuente riceve una fattura di acquisto merci effettuata nel mese di dicembre 2017. Come deve comportarsi ai fini della registrazione contabile e della detrazione Iva?

Dal punto di vista della registrazione contabile il contribuente potrà annotare la fattura in contabilità entro il termine del 30 aprile 2019, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2018.

Tuttavia:

  • se il contribuente decidesse di registrare la fattura il 20/01/2018, l’Iva confluirà nella liquidazione Iva di gennaio 2018 o del I trimestre 2018
  • se, invece, il contribuente decidesse di registrare la fattura nei primi quattro mesi del 2019 (ad esempio, nel febbraio 2019) dovrà effettuare la registrazione in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2019, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2018.

Il contribuente ha ricevuto la fattura in oggetto già nel mese di dicembre 2017, ma si è dimenticato di registrarla.

In tal caso:

  • dovrà registrare la fattura, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2017) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017,
  • il credito Iva concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017.

A questo punto appare evidente la nascita di un ulteriore problema riguardante la dimostrazione da parte del contribuente del momento di ricevimento della fattura.

L’Agenzia delle Entrate con la stessa circolare 1/E/2018 ha chiarito che:

  • la data di ricezione può essere attestata dal messaggio di posta elettronica certificata o da altri sistemi che dimostrino la ricezione del documento,
  • se manca la richiamata documentazione, la ricezione stessa deve emergere da una corretta tenuta della contabilità, intendendosi a tal proposito quanto previsto dall’art. 25, comma 1, Dpr 633/72.

La circolare AdE 1/E/2018 prevede infine una clausola di salvaguardia, in considerazione della circostanza che i chiarimenti sono stati forniti dopo la data della prima liquidazione periodica Iva, non rendendo sanzionabili i comportamenti adottati dai contribuenti che hanno proceduto a tale liquidazione periodica Iva.

Infine, l’Agenzia delle entrate, con la citata circolare, ha previsto la possibilità per il contribuente che non ha esercitato il diritto alla detrazione Iva nei termini, di recuperare l’imposta presentando dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

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